top of page

statuto

Articolo 1
E' costituita un'associazione culturale denominata “ Vita Ciociara ” Associazione  per il Rilancio della Cultura Popolare Ciociara, che opererà a tempo indeterminato, astenendosi da qualsiasi iniziativa di carattere politico-partitica.

Articolo 2
L'associazione ha sede legale in Sora, (FR), via San Vincenzo Ferreri nr.9

Articolo 3
L'associazione non ha fini di lucro, è  composta da un gruppo di persone che aderiscono liberamente;  il suo scopo è il rilancio della Cultura popolare Ciociara e di Terra di Lavoro,  promovendo con ogni mezzo consentito, quelle iniziative a carattere educativo e religioso, che valorizzino e salvaguardino la cultura, l'arte ed il territorio.

Articolo 4
Per conseguire gli scopi di cui all'articolo precedente, l'associazione, può ricercare ed ottenere la collaborazione con enti statali, parastatali, locali, altre associazioni affine o analoghe ed istituti di istruzione

Articolo 5
Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che, presa conoscenza di questo statuto, ne faranno richiesta per iscritto al Presidente, purché abbiano almeno 18 anni. Per i minori è richiesto l'assenso di almeno un genitore.
Tutti coloro che entrano a far parte dell'associazione, sono tenuti al pagamento della tessera d'iscrizione pari ad una somma stabilita di anno in anno
Il tesseramento è annuale e dura sino al 31 dicembre di ogni anno. Il socio che rinnova l'adesione è tenuto al pagamento del tesseramento pari ad una somma stabilita. Dell'avvenuto rinnovo del tesseramento ne viene data nota sulla tessera
Chi non rinnova il tesseramento entro il 31 gennaio dell'anno successivo, perde la qualifica di socio dell'associazione e come tale è tenuto alla restituzione della tessera.
In caso di smarrimento, dovrà rilasciare in luogo al documento, dichiarazione in tal senso.

Articolo 6
Gli associati si dividono in:
Soci Promotori , tutti coloro che  hanno aderito alla nascita dell'Associazione indicati nell'allegato A del presente atto costitutivo;
Soci Ordinari, tutti coloro che vorranno partecipare liberamente  e spontaneamente alla vita dell'associazione:
Soci Sostenitori , coloro i quali contribuiscono alle attività con conferimenti.

Articolo 7
L'adesione all'associazione comporta l'osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti approvati

Articolo 8
La qualità di socio cessa con il non rinnovo del tesseramento e per dimissioni volontarie anche durante l'anno, da comunicare per iscritto al Presidente.
Anche in caso di dimissioni volontarie, si è tenuti alla restituzione della tessera e non è previsto il rimborso dell'eventuale quota societaria versata.

Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il consiglio direttivo
L'assemblea dei soci.-

Articolo 10
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto, con l'assenso della metà più uno dei componenti. Dura in carica per quattro anni.
Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.  Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione ed in ogni caso d'urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione dandone comunicazione al consiglio direttivo per la ratifica.
A lui sono conferiti tutti i poteri, che gli derivano dalla Legge in materia di persone giuridiche.
Ha la facoltà di indire riunioni straordinarie con le modalità che verranno indicate con apposito regolamento.
Presiede le riunioni del Consiglio direttivo e  le Assemblee dei soci.

Articolo 11
Il consiglio direttivo è composto da quattro soci. Viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni.
Il consiglio nomina tra i suoi componenti, il Vice-Presidente dell'associazione al quale vengono conferiti gli stessi poteri in assenza del Presidente; nomina altresì un segretario per la compilazione dei verbali.

Articolo 12
Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.  Il consiglio direttivo delibera sulle iniziative statutarie cui agli artt.3 e 4, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea.

Articolo 13
L'assemblea dei soci nomina il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo e preventivo. 
E' riunita per la modifica del presente statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
Per la modifica del presente statuto occorre la metà più uno degli iscritti.
In tutti i casi per essere valida la seduta deve essere presente la metà più uno dei soci.

Articolo 14
I membri del consiglio direttivo non votano sull'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti, né per l'approvazione del bilancio. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal vice-presidente, in assenza di entrambi da persona nominata dall'assemblea.

Articolo 15
Per quanto concerne le varie assemblee, si rimanda a specifico regolamento che verrà presentato ed approvato dal direttivo.

Articolo 16
Il patrimonio dell'associazione è costituito da Contributi volontari che ogni associato vorrà spontaneamente versare e da conferimenti di terzi a titolo di donazione.
L'eventuale acquisto o donazioni di beni immobili saranno acquisite nel patrimonio ed in caso di scioglimento dell'associazione saranno devoluti ad associazione benefica operante nel territorio

Articolo 17
Per tutto quanto non è stabilito nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni previste dal vigente codice civile Italiano.

Articolo 18
Norme transitorie e finali. Per il primo quattriennio dell'Associazione, i soci promotori, eleggeranno di comune accordo:
Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Il Consiglio direttivo.
Il Segretario.

Articolo 19
Il presente statuto verrà approvato dai soci promotori prima della elezione delle cariche sociali di cui all'articolo precedente e sottoscritto da alcuni di essi.

bottom of page